Sentenza Liceo Darwin di Rivoli: questioni e dubbi. Storia di un edificio scolastico tramutato in Scuola della morte
Airis Masiero, 5 marzo 2015
Liceo Darwin, Rivoli, 22/11/2008: a seguito dello sbattere di una porta crollava il soffitto della 4G causando la morte di uno studente e danni permanenti ad un altro, per l’urto contro un pesante tubo di ghisa rimasto a giacere nel controsoffitto.
Solo dopo si scoprì che il soffitto presentava carenze strutturali gravi: l’unico segno di rischio rilevabile ex-ante erano delle microscopiche fessurazioni (cricche) in corrispondenza degli agganci (pendini), non rilevabili a un esame visivo.
Nato come Seminario su progetto di Alessandro Villa (1935), ingegnere romano chiamato ad hoc dall’arcivescovo Maurilio Fossati (1930-65), l’edificio viene affittato, dal 1974, poi venduto alla Provincia di Torino (1982), alla modica cifra di 6,35 miliardi di lire. Tra il ‘62 e il ‘64 “ignoti costruttori” realizzano un solaio sospeso molto pesante, con tramezzi, il cui vano tecnico ispezionabile (h 107 cm), per 44 anni non è mai stato oggetto di controllo. Il soffitto viene modificato al cambio di destinazione d’uso (da seminario a scuola) con la demolizione degli originari tramezzi (1981), dall’arch. Delmastro.
Secondo i CT dell’accusa rinforzando i pendini il crollo non sarebbe avvenuto; dalla relazione dei proff. Barla, Debenedetti, Pistone (Politecnico di Torino) emersero difetti strutturali del controsoffitto sin dalla sua realizzazione: interasse dei pendini 2-3 m anziché 1 come previsto per i soffitti Perret e conseguente usura per l’eccesso di sollecitazione: un soffitto in arci-economia commissionato dalla Diocesi allora proprietaria, in cui ogni pendino sopportava un carico 8 volte superiore al dovuto.
Gli ignoti costruttori, nel costruire un soffitto Perret non a norma, attribuirono ai tramezzi… un significativo ruolo di supporto. Evidente la responsabilità dell’architetto della Provincia, che non colse tale peculiarità, con l’aggravante che era stata notata una situazione critica in un soffitto analogo: demolendo i tramezzi, aveva egli stesso evidenziato la necessità del rinforzo dei tavelloni, e nel 1983 la Provincia approvò lavori di ristrutturazione al piano superiore, durante i quali vennero evidenziate carenze strutturali, che portarono ad una perizia suppletiva che individuò la insufficiente stabilità della controsoffittatura in tavelloni in seguito alle modifiche apportate in fase di demolizione, di conseguenza prevedeva rinforzi mediante creazione di punti di aggrappo in ragione di 1 al mq, con tiranti di s. 4 mm. Il certificato di idoneità statica di quella perizia, affidato alla ditta esterna Global Service, non è mai stato prodotto, né rinvenuto.
Secondo l’accusa, la prima sentenza, con un solo colpevole, lasciava spazio ad una componente di accidentalità inaccettabile. Con la sentenza di secondo grado, si perviene alla conclusione di ritenere l’evento evitabile adottando determinate regole di diligenza.
Va detto che tutti, eccetto l’arch. Delmastro, ignoravano l’esistenza del solaio sospeso; nessuno ne ha mai ispezionato la botola, dalla quale si sarebbe potuta vedere l’eccessiva distanza dei pendini.
I consulenti della difesa (Napoli e Indelicato, Politecnico di Torino) hanno individuato invece, non nell’interasse, ma nelle micro fessurazioni dei pendini l’unica causa del crollo (vizio occulto non visibile): in presenza di tutti gli altri difetti (eccessiva distanza, pesi accidentali) e senza la criccatura, il crollo non si sarebbe verificato. Secondo i CT della difesa l’interasse irregolare e i pesi erano aspetti tali da non far dubitare sulla sicurezza del soffitto (anche a seguito dell’apertura della botola, che per essi era ininfluente); il difetto delle cricche ai pendini sarebbe stato individuabile solo tranciando dei pezzi e analizzandoli in laboratorio. E in sede di controllo manutentivo corre l’obbligo di smontare una struttura solo in presenza di segni di dissesto evidenti. In assenza di segnali, i RSPP non avrebbero dovuto nutrire timori e dunque fidarsi dell’operato dei progettisti.
Viene richiamato anche il crollo di un soffitto Perret alla stazione di Biella (1998), di cui i responsabili avrebbero dovuto tener conto. Ma non è piuttosto l’organo che legifera che dovrebbe prender nota di questi casi, e provvedere con un dispositivo che imponga la verifica Anziché aspettare, com’è accaduto, la tragedia del 22/11/2008 ? (Intesa Rep. 7/CU 28/1/2009)
Gli unici che erano entrati nella botola erano gli addetti alla manutenzione che avevano lasciato materiali nel controsoffitto, incluso il tubo di ghisa, in tempi lontani; da tempi non precisati la botola era stata inchiodata perché si era rotta la chiave.
Si apprende che non è stato possibile ritrovare né il progetto architettonico né il progetto strutturale del solaio, né il collaudo né la certificazione di idoneità statica. Il buon tecnico avrebbe dovuto verificarne l’assenza ... sapendo dell’esistenza del solaio.
Setacciando da cima a fondo la Provincia si è scoperto che le poche informazioni tecniche esistenti erano riposte in archivi e rimaste sconosciute agli operatori che avrebbero dovuto operare i controlli e che nemmeno c’era una sezione dei soffitti, salvo una, ritrovata negli scantinati della Provincia di Torino.
Vuol dire che per il Darwin - e chissà per quante altre scuole - non c’era un faldone con tutta la documentazione ordinata, ma il caos, il caso.
In tali condizioni, secondo la legge, i RSPP, che NON hanno acquisito conoscenze che come garanti della sicurezza si ha l’obbligo di acquisire e quindi hanno redatto un Documento di Valutazione del Rischio NON rispondente, sono concausa dell’evento dannoso con la loro colposa inerzia.
Se questo è il grado di efficienza della Provincia di Torino, immaginarsi in altre zone del Paese. Quante sono le scuole il cui RSPP riesce a scandagliare TUTTI i dati e gli stipi possibili e stendere poi un DVR che individui TUTTA la Valutazione del Rischio?
Perché questo chiede loro la legge, ponendo a carico del garante l’obbligo della vigilanza che presuppone sempre la conoscenza dei rischi da governare, conoscenza che deve essere completa. La legge 626/1994 (Art. 4) prevede l’obbligo di valutare TUTTI i rischi, assumendo che senza la consapevolezza dei rischi non è possibile una politica della sicurezza; ammettiamo allora che il legislatore ha sbagliato nome: al posto di quest’ennesimo acrostico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione), chiamiamolo Demiurgo della Sicurezza.
Sul Darwin, la documentazione si sarebbe detto che c’era (cfr. Relazione storica Liceo Darwin), qualunque RSPP ci sarebbe cascato: la Provincia ha effettuato 45 interventi di manutenzione straordinaria (1990-2008) e 249 interventi di manutenzione ordinaria (1999-2008). I RSPP avranno CREDUTO di avere tutta la documentazione (tener presente che la legge sulla sicurezza prevede l’obbligo di conoscere tutti i locali, incluso il vano del controsoffitto, e che i RSPP non sapevano che esistesse, e che per questo vengono condannati).
Immedesimandomi nell’architetto (come me docente di Disegno e Storia dell’Arte e architetto abilitato), anche sapendo del controsoffitto, in assenza di segnali visibili, con le perizie e le verifiche condotte sulle controsoffittature … dalla ditta incaricata dell’adeguamento alla Anagrafe dell’edilizia scolastica nel 2000, dalle quali non emergevano problemi statici, non so se mi sarei accanita a far divellere il plafone per aprire la botola e verificare quanto risultava già verificato da esperti più competenti di me. Al Darwin nessun segno tale da giustificare l’esigenza di schiodare la botola era emerso, fino all’istante del crollo.
I RSPP, assolti in primo grado ammettendo la sostanziale accidentalità del tragico crollo; vengono poi condannati perché quell’assoluzione avrebbe fornito giustificazioni agli imputati che, se confermate, sconvolgerebbero l’intero sistema su cui si fonda la tutela della sicurezza del lavoro.
Non si prende in considerazione che forse qualcosa nella normativa vigente va rivisto: la tutela della sicurezza del lavoro si basa su un sistema procedurale dove, in caso di incidente, il responsabile del DVR è colpevole SE NON ha valutato TUTTI i rischi. Cioè sempre: perché c’è sempre un dato sfuggito, un documento di cui si ignora l’esistenza, come insegna la drammatica vicenda di Rivoli.
La norma fa gravare su questa figura tutte le responsabilità: la sola circostanza di essere ritenuto capace innalza il livello di diligenza esigibile (Cassaz, IV, 11/3/2010 Catalano). Viceversa anche ritenutosi non sufficientemente capace, si impone che chieda il supporto di competenze più qualificate, essendo colposo lo stato di colui che, non essendo del tutto all’altezza del compito assunto, esegua il compito assunto senza farsi carico di tutti i dati tecnici necessari per conoscerlo e dominarlo (Sentenza 6-12-1990, Bonetti). Non c’è speranza, insomma.
Ciascun garante è per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento (quindi anche responsabile del mal operato di chi l’ha preceduto), sia “capace”, sia “non abbastanza” capace.
Di contro, si prevede (D.Lgs 81/2008, art. 32) che il datore di lavoro anche da solo può predisporre il DVR in quanto detta normativa non richiederebbe alcuna elevata competenza specifica di settore … ben difficilmente il legislatore essendosi prefisso lo scopo di far svolgere al RSPP funzione di ingegnere strutturista, se non in presenza di segni di dissesto, datore di lavoro sul quale non cade la responsabilità perché non ha le competenze necessarie per riconoscere il pericolo. Questo dovrebbe darsi come insegnamento, per tutti i RSPP attualmente incaricati.
Peraltro, dopo la modifica dei locali, l’arch. Delmastro aveva affidato a una ditta esterna il compito di procedere all’Osservazione Sistematica Predittiva … preordinata all’esecuzione di un piano di osservazione del complesso edilizio, … affidato a un professionista esterno, dotato delle necessarie abilitazioni, e nel 2000 vengono fatti il certificato di rispondenza normativa, le ispezioni e le verifiche condotte sulle controsoffittature … dalla ditta incaricata dalla Anagrafe dell’edilizia scolastica).
Queste ispezioni e verifiche ai controsoffitti fatte da esperti esterni, dalle quali non erano mai stati segnalati difetti costruttivi, non potevano che confortare i RSPP circa l’assenza di difetti strutturali e circa il concorso di competenze più qualificate. Secondo il primo giudice infatti, i 3 RSPP, 2 dei quali professori dello stesso liceo Darwin, non risulta che disponessero di quelle altissime competenze tecniche ritenute… indispensabili a leggere e comprendere i dati fattuali esterni. Invece proprio su questo punto vengono condannati, ritenendo incomprensibile che la responsabilità dovesse valere solo per il progettista e non per tutti coloro che avrebbero dovuto ispezionare la botola.
Si arriva così a 15 anni complessivi di pena, divisi in 4 anni per l’arch. della Provincia; 3 anni e 4 mesi ai 2 arch. successori; 2 anni e 9 mesi, 2 anni e 6 mesi e a 2 anni e 2 mesi ai 3 RSPP. In un’ottica di allargamento delle responsabilità per rendere giustizia, che mira alla ricaduta sociale e collettiva, si percepisce l’eccessività della pena. Ad esempio, il prof. Sigot per la carica di RSPP ricoperta per meno di un anno, che non individuò, nè valutò il rischio di crollo della controsoffittatura … e di conseguenza non individuò le misure da adottare per la sicurezza dei locali colpiti dal crollo, condannato per imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza della legge (art. 9 c. 1, 626/1994). La legge lo consente, ma il fatto stesso che aleggi una sensazione di ”ingiustizia” lascia spazio ai dubbi.
La legge include alcuni, ed esclude altri dalla responsabilità, in base alla competenza: nessuna responsabilità al geometra che era addetto ai sopralluoghi, ritenuto non abbastanza competente da individuare la pericolosità ispezionando il soffitto, anche se, al riguardo, “restano fondati dubbi”. In effetti, affermare che un geometra non sappia riconoscere l’eccessiva distanza dei pendini in un Perret! E’ la prova che cerca la responsabilità nella legge, fin dove la legge lo consente, e che la legge presenta delle carenze.
Lo Stato poi, nella fattispecie il MIUR, nel 2005-2006 ha fatto un esame degli interventi necessari all’edificio, effettuato da tecnici esterni (Percorsi Cifrati s.r.l.) ai fini della redazione della “Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica” (Legge 23/1996), escludendo anch’esso la necessità di interventi alle strutture portanti principali, solai e scale. Che responsabilità ha?
Dopo il crollo, il MIUR, se la cava con un documento di cui nemmeno si contesta l’origine “ex-post” (Intesa Rep. 7/CU 28/1/2009), finalizzato all’elaborazione … di specifiche linee guida, per il rilevamento … della vulnerabilità degli elementi, non strutturali, nelle scuole: come sempre candido, quanto a immagine e responsabilità. Degno di nota, visto che il crollo del Darwin ha rappresentato una vicenda di enorme incidenza, anche per il suo impatto sociale, sulla opinione pubblica, con molte manifestazioni pubbliche di partecipazione al dolore delle vittime.
Idem per l’ASL, limitatasi alla formale verifica dell’adempimento della prescrizione, scagionata con la seguente motivazione: per fare una verifica esaustiva avrebbe dovuto sostituirsi ai RSPP.
Se si tratta di individuare tutti i colpevoli, in maniera esemplare, perché una scuola non è un luogo dove si può morire, l’uomo della strada, che non conosce i meandri della legge, osserva che due occhi in più a notare che c’era una botola potevano contribuire a evitare la tragedia, e fa fatica a capire che la normativa ha previsto un deus ex machina, per la verità un po’ sfigato, chiamato RSPP, il cui ruolo comporta, per legge, l’assunzione di responsabilità.
Qui si è assunto che le competenze del RSPP debbano essere adeguate, e la responsabilità conseguente; pertanto MIUR, ASL ecc. sono esclusi poiché i doveri, da parte dei garanti, prescindono dalle attività di controllo degli ispettori in quanto trovano origine direttamente nella legge e il soggetto obbligato non può indicare a propria discolpa il fatto che una determinata carenza non sia stata individuata dagli organi di vigilanza in sede di attività ispettive (Cass. pen.sez. IV 41832 14/11/2007). La reazione degli studenti del Darwin in protesta, all’indomani dell’ultima sentenza, a conferma dei dubbi, perché meglio di ogni altra considerazione esprime la sensazione che, in questa sentenza, o manca qualche imputato o ce ne sono troppi.
Qualche addetto inventato dalla legge come responsabile diventa il capro espiatorio di uno Stato che delega la responsabilità delle mancate valutazioni del rischio. Una sentenza che allevia lo Stato dai propri oneri anziché andare nella direzione auspicabile (correggere i punti deboli della legge), significativamente non trova il consenso degli studenti del Darwin.
Nell’attesa del ricorso in Cassazione, gli addetti alla sicurezza nella scuola si dovranno interrogare sulle conseguenze che avrebbe la conferma della sentenza di II grado sul loro ruolo.
Non ammettendo una inaccettabile incertezza per i rischi non valutabili, si arriva ad affermare l’impossibilità di accreditare l’inaccettabile conclusione per cui il sistema prevenzionistico vigente, quantomeno dal D.Lgs. 626/1994 in avanti, fondato sulla preliminare, adeguata valutazione dei rischi, tutti i rischi, troverebbe un limite nelle inadeguate competenze dei RSPP. Questi assumano dunque di diventare Sherlock Holmes, l’Uomo Ragno o Superman perché così ha predisposto il legislatore, così ha interpretato il giudice.
Non si può che concludere citando Piero Calamandrei: «C’è sulla piazza un impiccato condannato a morte dal giudice. La sentenza è stata eseguita; ma la sentenza era ingiusta: l’impiccato era innocente. Chi è responsabile di aver assassinato quell’innocente? Il legislatore, che nella sua legge ha stabilito in astratto la pena di morte o il giudice, che l’ha applicata in concreto? Ma il legislatore e il giudice, l’uno e l’altro, trovano il mezzo per salvarsi l’anima col pretesto del sillogismo. Così si rimandano la responsabilità e possono dormire, l’uno e l’altro, sonni tranquilli, mentre l’innocente dondola dalla forca».